Il bonus formazione 4.0, originariamente disciplinato dall’art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), prevede una dote di 150 milioni di euro.
L’incentivo, sotto forma di credito d’imposta, è finalizzato alla formazione del personale dipendente per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, previste dal Piano nazionale impresa 4.0, quali:
- big data e analisi dei dati;
- cloud, fog computing;
- cyber security;
- sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva;
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Le disposizioni applicative del credito d’imposta sono state emanate con il D.M. del MISE 4 maggio 2018.
La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) proroga a tutto il 2020 la suddetta agevolazione, prevedendo alcune modifiche, finalizzate in particolare ad agevolare l’accesso delle imprese ad una misura che è stata fino ad oggi, per vincoli troppo stringenti soprattutto per le PMI, solo limitatamente fruita in relazione alle risorse stanziate.
Nello specifico, la principale novità riguarda l’eliminazione di un presupposto applicativo della disciplina del credito d’imposta; in particolare non vi è più l’obbligo di disciplinare lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.
Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, previsti dal comma 3 dell’art. 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d’imposta (tale condizione si è rivelata l’ostacolo maggiore alla diffusione dell’incentivo fra le imprese).
Dal 2020, le attività di formazione possono essere commissionate anche agli istituti tecnici superiori.
Ambito applicativo
La legge di bilancio 2018 assegnava il credito d’imposta per la formazione a favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo di spesa annuale di 300.000 euro per ciascun beneficiario.
Nello specifico, potevano e possono beneficiare dell’agevolazione:
- imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali;
- enti non commerciali residenti, svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa;
- imprese residenti all’estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.
Il “beneficio” non era rivolto (e non lo è nemmeno adesso) alle attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzate dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, e di protezione dell’ambiente, o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.
Come individuato dalla norma attualmente in vigore, e relativamente all’ambito applicativo soggettivo, sono escluse:
- le imprese in difficoltà, come definite dall’art. 2, punto 18), del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Il bonus fiscale deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza, e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni).
Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali, e ad esso non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta (di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) né il limite massimo di compensabilità di crediti d’imposta e contributi, pari a 700.000 euro (di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni).
Percentuali del credito d’imposta in base alla dimensione dell’impresa
La legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) aveva rimodulato il beneficio secondo la dimensione delle imprese.
Fermo restando a 300.000 euro il limite massimo, il credito d’imposta era attribuito nella misura del:
- 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese;
- 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese.
Alle grandi imprese, come definite dalla normativa europea, il credito d’imposta era attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.
La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha ancora rimodulato il limite massimo annuale del bonus, prevedendo il riconoscimento del credito d’imposta:
- per le piccole imprese, in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro (in questo caso non vi sono modifiche);
- per le medie imprese, in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai previgenti 300.000 euro);
- per le grandi imprese, in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai previgenti 200.000 euro).
Evoluzione del credito d’imposta per la formazione 4.0
Anno | Dimensione dell’impresa | Limite annuo | Credito d’imposta |
2019 | Piccola impresa | 300.000 euro | 50% |
Media impresa | 300.000 euro | 40% | |
Grande impresa | 200.000 euro | 30% | |
2020 | Piccola impresa | 300.000 euro | 50% |
Media impresa | 250.000 euro | 40% | |
Grande impresa | 250.000 euro | 30% |
Inoltre (altra novità), la misura del credito d’imposta è stata aumentata per tutte le imprese, e fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra-svantaggiati, come definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017, e di seguito specificati.
Lavoratori svantaggiati |
Sono considerati dalla legge lavoratori svantaggiati i soggetti:
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Lavoratori molto svantaggiati |
Sono invece considerati molto svantaggiati i soggetti che:
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Erogazione della formazione
L’agevolazione è rivolta ad attività formative destinate al personale dipendente dell’impresa beneficiaria, intendendosi per personale dipendente il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato (sono inclusi anche gli apprendisti).
La formazione deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell’Allegato A alla legge di bilancio 2018):
- vendita e marketing;
- informatica;
- tecniche e tecnologie di produzione.
Sono ammissibili le attività formative organizzate direttamente dall’impresa con proprio personale docente, o con personale docente esterno assistito da un “tutor” interno.
Sono anche ammissibili le attività formative la cui organizzazione e realizzazione viene appaltata dall’impresa a soggetti esterni.
Relativamente ai soggetti esterni, sono agevolabili le attività commissionate:
- a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea.
Nel caso in cui le attività di formazione fossero erogate da soggetti esterni all’impresa, si consideravano (nella precedente normativa) ammissibili solo le attività commissionate a:
- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Reg. CE n. 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37 (indicati nel comma 6 dell’art. 3 del richiamato D.M. 4 maggio 2018).
Con la proroga al 2020, nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili al credito d’imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti sopra indicati, anche le attività commissionate agli istituti tecnici superiori.
La circolare del Ministero dello sviluppo economico 3 dicembre 2018, n. 412088 , ha chiarito che la formazione può essere svolta anche in modalità e-learning ovvero on line; tuttavia, in tale specifico caso, le imprese hanno l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.
Spese ammissibili
Si considerano ammissibili, per beneficiare del credito d’imposta, le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione previste dalla norma, limitatamente al costo aziendale riferito, rispettivamente, alle ore o alle giornate di formazione.
Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
Si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A alla legge n. 205/2017 (vendita, marketing, informatica tecniche e/o tecnologie di produzione) e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Adempimenti per il riconoscimento del credito
Per il riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, tale certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D.L. 27 gennaio 2010, n. 39.
Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro.
Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione, che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
Tale relazione, nel caso di attività di formazione organizzate internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione.
Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto formatore esterno.
Oltre alla relazione illustrativa, le imprese beneficiarie sono comunque tenute a conservare l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia.
Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, inoltre, devono essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative, sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Nell’ambito delle ordinarie attività di accertamento, l’Agenzia delle entrate, sulla base dell’apposita certificazione e della documentazione fornita dall’impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni soggettive di accesso al beneficio, al rispetto dei vincoli comunitari alla conformità delle attività di formazione svolte rispetto a quelle considerate ammissibili dalla disciplina, all’effettività delle spese sostenute, allo loro congruità e ogni altro elemento rilevante ai fini della corretta applicazione del beneficio.
Al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali del Piano nazionale impresa 4.0, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al suddetto Ministero.
Un apposito decreto renderà noto il modello con il relativo contenuto, e stabilirà le modalità e i termini di invio dello stesso.
Utilizzo del credito d’imposta
L’effettivo utilizzo del credito è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione nel modello F24, e non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Imprese con sanzioni interdittive
L’effettiva fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Ai sensi di tale articolo, le sanzioni interdittive comprendono:
- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Per l’effettiva fruizione del credito d’imposta, l’impresa deve anche risultare in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Quadro di sintesi
Proroga del “bonus formazione 4.0” | Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, dopo l’approvazione della legge di bilancio 2020, si applica anche in relazione alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. |
Aliquote e limiti di utilizzo | Il credito d’imposta è attribuito:
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Obiettivi | Incentivare l’aggiornamento del personale dipendente nel settore della tecnologia 4.0 secondo le linee del Piano nazionale industria 4.0. |
Destinatari |
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Imprese escluse |
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Utilizzo | Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammesse, esclusivamente in compensazione nel modello F24. Il credito non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. |